DETRAZIONE FISCALE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
- L’agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall’art. 16-bis del Dpr 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi).
Consiste in una detrazione dall’Irpef del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare.
Tuttavia, per le spese effettuate dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, il decreto legge n. 83/2012 ha elevato al 50% la misura della detrazione e a 96.000 euro l’importo massimo di spesa ammessa al beneficio.
Questi maggiori benefici sono poi stati prorogati più volte da provvedimenti successivi. Da ultimo, la legge di bilancio 2017 (legge n. 232 dell’11 dicembre 2016) ha prorogato al 31 dicembre 2017 la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%), confermando il limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare.
Dal 1° gennaio 2018 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro per unità immobiliare.
La legge di bilancio 2017 ha inoltre prorogato la detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione.
- BONUS ARREDI E GRANDI ELETTRODOMESTICI
Dal 2017 è possibile fruire della detrazione arredi (mobili e grandi elettrodomestici) solo se l’intervento di ristrutturazione è iniziato non prima del 1° gennaio 2016.
Tra le spese da portare in detrazione si possono includere quelle di trasporto e di montaggio.
Importo detraibile: importo massimo di 10.000 euro, suddiviso in dieci quote annuali di pari importo.
Gli interventi edilizi che consentono di richiedere la detrazione sono: manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia.
Per usufruire della detrazione la data di inizio lavori deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese.
Non è necessario, invece, che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione.
La data di avvio dei lavori può essere dimostrata da eventuali abilitazioni amministrative o da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in relazione a lavori per i quali non sono necessari titoli abilitativi o comunicazioni.
La detrazione per spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2017 (si possono sommare i costi anche di più interventi distinti) vale per l’acquisto di:
- mobili nuovi
- grandi elettrodomestici compresi condizionatori nuovi di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica..
-
Se vuoi maggiori informazioni compila il seguente form: